Nuovo Statuto dell’Associazione
“Amici delle Tombe Dipinte di Tarquinia”
Associazione culturale no-profit
Scarica il nuovo Statuto in PDF
Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata
Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile
1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’Associazione denominata “AMICI DELLE TOMBE DIPINTE DI TARQUINIA” o, in forma abbreviata, “ATDT” (d’ora innanzi, la “Associazione”).
1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”) dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d’ora innanzi “RUNTS”) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Articolo 2) Sede
2.1. L’Associazione ha sede in TARQUINIA (VT).
2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, comunque denominate.
Articolo 3) Finalità e scopi
3.1. L’Associazione è stata costituita nel 2012, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, per la conservazione e valorizzazione del sito Unesco delle Tombe Dipinte di Tarquinia.
Articolo 4) Oggetto
L’associazione si propone di:
4.1. Promuovere la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione e lo studio delle tombe dipinte di Tarquinia di concerto con gli Uffici preposti del Ministero della Cultura.
4.2. Promuovere la ricerca di fondi e il coinvolgimento di Enti, Istituzioni, Università e privati che siano interessati alle stesse finalità.
4.3. Promuovere e raccomandare l’adozione dei principi cautelativi di massima competenza e qualificazione professionale nell’assegnazione degli incarichi di manutenzione, recupero e restauro resi urgenti dalle particolari condizioni ambientali delle tombe, così come nella programmazione degli interventi previsti per la manutenzione annuale.
4.4. Mettere a disposizione di Enti e Istituzioni le specifiche competenze professionali dei Soci e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e tutela individuati dagli Uffici preposti del Ministero della Cultura.
4.5. Divulgare a scopi culturali e scientifici il patrimonio conoscitivo autoptico e documentario delle tombe dipinte di Tarquinia e del patrimonio archeologico tarquiniese di concerto con gli Uffici preposti del Ministero della Cultura e promuovere programmi di ricerca e sperimentazione di tecnologie, assistenza tecnica agli associati o a chi ne faccia richiesta, fornendo loro la opportuna e necessaria documentazione tecnica per gli interventi relativi alla conservazione e alla tutela e mettendo a loro disposizione nelle forme, modalità e termini che verranno fissati dall’Organo direttivo, tutti i prodotti e tecnologie di cui avessero bisogno.
4.6. Ideare, progettare e realizzare attività di divulgazione e ricerca sullo stato di conservazione e le tecniche esecutive delle Tombe di Tarquinia al fine di contribuire fattivamente alla loro tutela, manutenzione, conservazione, al restauro e alla valorizzazione sempre in accordo con gli Uffici preposti del Ministero della Cultura.
4.7. Sostenere la ricerca deontologica sulle metodologie scientifiche precipue, anche in accordo con altre Associazioni di categoria.
4.8. Creare marchi che garantiscano e contraddistinguano i prodotti, le tecnologie ed eventualmente macchinari e strumenti impiegati nel settore della conservazione e del restauro di ambienti ipogei.
4.9. Concorrere nella promozione di una cultura del recupero del patrimonio archeologico tarquiniese attraverso un’attenta opera di individuazione, selezione e catalogazione delle tombe, secondo l’esperienza delle precedenti ricerche archeologiche e collaborando con altre imprese, istituzioni e associazioni.
Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti
5.1. L’Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. La retribuzione dei lavoratori dipendenti non dovrà distaccarsi di più del 40% da quella prevista dai contratti collettivi di categoria.
Articolo 6) Durata
6.1. l’Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 7) Attività sociali
7.1. L’Associazione si propone di organizzare, promuovere, sviluppare e condividere con altri soggetti ogni iniziativa che si ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali.
Titolo II – Associati
Articolo 8) Definizione di Associato
8.1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di condivisione e solidarietà.
Possono aderire all’Associazione, senza limitazioni numeriche o territoriali tutte le persone giuridiche pubbliche e/o private, istituzioni di carattere privato, Enti pubblici o Istituti che, nel settore di specifica competenza, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che l’Associazione ha fissato; saranno rappresentate dal loro rappresentante legale o da loro apposito delegato. Il domicilio degli Associati è quello risultante dal Libro Soci.
8.2. Si può appartenere all’Associazione in qualità di:
a) Socio Fondatore: sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.
b) Socio Ordinario: sono Soci Ordinari i Soci Fondatori e le persone fisiche o giuridiche che, interessate alle finalità ed alle attività dell’Associazione, abbiano versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni socio s’impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nell’art. 4 del presente Statuto. Il Socio acquisisce con la qualifica di Socio Ordinario il diritto di voto in assemblea e la possibilità di usufruire di tutti i servizi attivati dall’Associazione dopo il versamento della quota associativa e comunque dopo che il Consiglio Direttivo abbia provveduto alla sua iscrizione nel registro dei Soci.
c) Socio Onorario: sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione e rappresentanti istituzionali quali il Soprintendente o Direttore e il Funzionario pro-tempore dell’Ente istituzionale.
8.3. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.
8.4. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
8.5. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono sottoposti agli stessi obblighi stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; la qualifica di socio, una volta ammesso, si perde solo per uno dei motivi previsti al successivo articolo.
Articolo 9) Diritti ed obblighi degli Associati
9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.
Articolo 10) Ammissione degli Associati
10.1 I requisiti necessari per assumere la qualifica di Socio Ordinario sono:
a) presentare domanda al Consiglio Direttivo compilando l’apposito modulo;
le persone giuridiche dovranno inoltre allegare alla domanda documentazione idonea;
b) non avere interessi contrastanti con quelli dell’Associazione;
c) avere versato la quota associativa annuale così come previsto dall’art. 8;
10.2. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui sopra, provvede, entro 30 giorni dalla richiesta e dal pagamento della quota, all’annotazione sul Libro Soci dell’Associazione.
Sulla domanda deciderà senza obbligo di rendiconto ed in modo inappellabile il Consiglio Direttivo tenendo conto dell’interesse e degli scopi dell’Associazione.
Articolo 11) Perdita della qualifica di Socio
11.1. La qualifica di Socio si perde:
a) per scioglimento dell’Associazione;
b) per recesso o per decesso dell’Associato;
c) per morosità, anche senza alcun preavviso, se l’Associato non versa la quota sociale entro il termine previsto dall’art. 12;
d) per attività contraria alle finalità dell’Associazione.
11.2. Il Consiglio Direttivo può, previa motivazione, deliberare l’espulsione di un associato:
a) a causa della perdita di uno o più requisiti di ammissione;
b) per il venir meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.
11.3. L’esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera o e-mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea dei soci nella prima riunione utile; fino a tale ratifica il Socio conserva i diritti esercitabili.
11.4. Il Socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi o comportamenti scorretti che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa o ad altri soci.
11.5. Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta o e-mail da inviare al Consiglio Direttivo.
11.6 I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
11.7 Il recesso ha effetto dalla data della comunicazione.
Articolo 12) Quota sociale
12.1 La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e deve essere corrisposta entro il mese di marzo di ciascun anno.
12.2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività dell’Associazione.
12.3. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile, così come qualsiasi contributo associativo.
Articolo 13) Risorse Economiche
13.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da ogni altro contributo compresi erogazioni di sponsor, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo o mettere in cattiva luce l’Associazione, salva sempre l’approvazione dell’Assemblea;
c) da contributi di organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
d) dall’utile derivante da manifestazioni e/o partecipazione ad esse;
e) dagli utili derivanti da beni mobili e/o immobili posseduti e/o amministrati;
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
13.2 Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
beni mobili ed immobili;
quote sociali;
eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze del bilancio;
eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e successioni.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
13.3. I proventi dell’attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
Articolo 14) Esercizio sociale
14.1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
14.2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico e finanziario dell’Associazione che deve essere sottoposto all’ approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, accompagnato da una relazione illustrativa dell’attività dell’Associazione, insieme al bilancio preventivo.
14.3. Il rendiconto contabile e la relazione, nonché il bilancio preventivo, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la loro approvazione.
TITOLO IV (Organi)
Articolo 15) Organi associativi
15.1 Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori od il Revisore Unico
15.2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere vincolata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato.
15.3. Tutte le cariche elettive sono assunte ed esercitate a totale titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
Articolo 16) Assemblea dei Soci
16.1. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di prendervi parte tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.
16.2. Gli Enti e le Associazioni potranno esprimere un solo voto.
16.3. Gli associati possono farsi rappresentare soltanto da altri soci. Ogni associato maggiorenne ha il diritto di voto e può rappresentare, con delega scritta, al massimo tre soci.
16.4. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato.
16.5. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione.
16.6. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Articolo 17) Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
17.1. L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede, mediante:
- avviso scritto da inviare con lettera semplice, oppure tramite messaggio e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
17.2. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
17.3. Nell’avviso di convocazione deve essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, nel caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risulti legalmente costituita.
17.4. Perché l’Assemblea Ordinaria sia valida, deve prendervi parte almeno la metà degli associati in regola con il versamento delle quote associative e le deliberazioni saranno validamente assunte dalla maggioranza dei presenti.
17.5. In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
17.6. L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato facente parte del Consiglio Direttivo.
17.7. L’Assemblea Ordinaria deve inoltre essere convocata:
a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando lo richieda almeno un quinto dei soci.
17.8. L’Assemblea Ordinaria assolve i seguenti compiti:
a) nomina tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nomina il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.
c) elenca le attività compiute da ogni socio sul territorio tarquiniese;
d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
e) approva o respinge il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal
Consiglio Direttivo, nonché la relazione sull’attività dell’Associazione;
f) fissa annualmente l’importo della quota per le spese di gestione;
g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
h) approva il programma annuale dell’Associazione;
i) individua, tra i Soci, quelli meritevoli a cui attribuire lo status di Socio Onorario.
17.8. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
17.9. L’Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria, delibera per la modifica dello Statuto oppure lo scioglimento dell’Associazione. Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto per l’Assemblea Ordinaria.
17.10. L’Assemblea Straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei presenti;
b) scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.
Articolo 18) Consiglio Direttivo
18.1. L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica 6 anni. Esso è composto da tre a nove Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci.
18.2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
18.3. Spettano allo stesso Consiglio Direttivo i seguenti poteri che, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, qui di seguito si enunciano:
a. redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
b. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di istituire rapporti di credito bancario sotto qualsiasi forma anche attraverso l’apertura di conti correnti e l’utilizzo degli stessi;
c. redigere e presentare all’Assemblea i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi nonché gli eventuali piani annuali di lavoro ed i relativi programmi;
d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. conferire procure, sia generali sia speciali;
f. assumere, promuovere e licenziare il personale dell’Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
g. individuare tra i Soci i volontari non occasionali da registrare e/o cancellare nel libro dei volontari;
h. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione di soci;
i. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
j. assegnare incarichi didattici ed operativi;
k. deliberare l’istituzione di sedi secondarie o succursali su tutto il territorio italiano ovvero il trasferimento della sede sociale;
l. istituire, ove lo ritenga opportuno, altri organi associativi per ottimizzare l’attività dell’Associazione (es. Collegio dei Probiviri).
18.4. Il Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente, convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto. Inoltre il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione secondo gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Soci stessa, in relazione agli scopi sociali, nomina comitati e commissioni di lavoro.
18.5. Compito del Consiglio Direttivo è quello di eseguire e attuare la volontà degli associati ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, senza limitazione alcuna.
18.6. Il Consiglio Direttivo potrà nominare comitati tecnici di studio e di ricerca, potrà altresì affidare agli associati o a gruppi di essi, secondo le circostanze e la specifica competenza, incarichi professionali retribuiti.
18.7. I Consiglieri possono essere dislocati in luoghi diversi, specificamente indicati nell’avviso di convocazione, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo di presenza del Presidente e del Segretario, purché si tratti di luoghi collegati in via audio o audiovisivo, siano osservati il metodo della collegialità ed il criterio della parità di trattamento dei Consiglieri e sia consentito al Presidente di accertare l’identità personale e la legittimazione di ciascun intervenuto; di regolare lo svolgimento della riunione; di constatare e proclamare i risultati della riunione; ai Consiglieri di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla simultanea votazione su ciascuno degli argomenti proposti, restando sempre escluso il voto per corrispondenza.
18.8. il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.
18.9. Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti.
18.10. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario.
18.11. Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente che lo presiede, in caso di assenza del Presidente è presieduto dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano per età, per disporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione, per decidere sul programma dell’Associazione e per l’approvazione degli eventuali bilanci di previsione.
18.12. I Consiglieri dimissionari ovvero esclusi vengono sostituiti, entro sei mesi dalla loro dimissione dall’Assemblea all’uopo convocata dal Presidente dal Vicepresidente o, in caso, dal Consigliere in carica più anziano.
18.13. I Consiglieri possono essere sempre rieletti.
18.14. In base alle disposizioni della legge 30/06/2003 n.196 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio.
18.15. Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione, decide sulla destinazione dei fondi formati dalle quote sociali e delle eventuali donazioni e sussidi.
Articolo 19) Il Presidente
19.1. Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo nell’ambito del Direttivo medesimo e dura in carica 3 anni, comunque non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte; è rieleggibile.
19.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio e da attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, vota per ultimo ed il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria.
19.3. Il Presidente può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Delle materie delegate e non ratificate dal Consiglio Direttivo, il delegato risponde personalmente ed illimitatamente.
Svolge tutte le altre mansioni ed incarichi relativi all’amministrazione ordinaria e/o straordinaria dell’Associazione quando non tassativamente delegati all’organo assembleare o all’organo direttivo.
19.4. Il Presidente dispone dei fondi sociali. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
19.5. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo o per suo incarico ed in caso di impedimento dal Segretario e/o dal Tesoriere.
19.6. La convocazione avviene mediante e-mail, da riceversi almeno tre giorni prima dell’adunanza, quando particolari ragioni d’urgenza lo esigano. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Articolo 20) Il Vicepresidente
20.1. Il Vicepresidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo nell’ambito del Direttivo medesimo e dura in carica 3 anni, comunque non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte; è rieleggibile.
20.2. Il Vicepresidente rappresenta l’Associazione in assenza del Presidente.
20.3. Il Vicepresidente svolge tutte le altre mansioni ed incarichi relativi all’amministrazione ordinaria e/o straordinaria dell’Associazione quando non tassativamente delegati all’organo assembleare o all’organo direttivo e in caso di assenza del Presidente.
20.4. Il Vicepresidente dispone dei fondi sociali in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 21) Il Segretario
21.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni, è rieleggibile e può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla Legge, i propri poteri.
21.2. Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci e, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, con le associazioni ed Enti pubblici e privati italiani e stranieri.
21.3. Funge da Segretario nelle assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Egli ha l’obbligo di tenere aggiornato il Libro dei Verbali delle Assemblee, il Libro Soci, il Libro dei Volontari e il Libro del Consiglio Direttivo redigendoli di volta in volta. Il libro dei Verbali, il Libro Soci e il Libro del Consiglio Direttivo possono anche essere redatti in forma digitale.
Articolo 22) Il Tesoriere
22.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Tesoriere non deve necessariamente essere un membro del Consiglio Direttivo.
22.2 Il Tesoriere cura ogni adempimento amministrativo dell’Associazione, la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione. Di questi, come pure delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell’Associazione, egli è personalmente responsabile e deve rendere conto ogni anno all’Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo e/o per esso al Presidente, ogni qualvolta gli venga richiesto.
21.3. Il Tesoriere predispone il Bilancio Preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo oltre a predisporre il Bilancio Consuntivo di esercizio entro il 31 Marzo di ciascun anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
21.4. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Articolo 23) Collegio dei Revisori o Revisore Unico
23.1. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, o ad un Revisore Unico, che dura in carica 3 anni, (la nomina può essere rinnovata) i quali possono essere scelti anche tra non soci e che siano in possesso di comprovata moralità e preparazione in materia contabile e fiscale.
23.2. Nel caso di nomina di un Collegio di Revisori, l’Assemblea eleggerà anche un sindaco supplente. Il Revisore Unico od il Collegio dei Revisori ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.
TITOLO V
(Prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo)
Articolo 24) Lavoro
24.1. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati; è comunque sempre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione.
24.2. Tuttavia per progetti particolari potrà essere proposta un’integrazione al rimborso per quei soci che si impegneranno a tempo pieno nella realizzazione degli stessi, secondo il regolamento interno: tale strumento non potrà essere in alcun modo in contrasto con le Leggi vigenti, con l’Atto Costitutivo o con il presente Statuto.
24.3. Ove si veda la necessità di instaurare un rapporto continuativo con soggetti esterni all’Associazione, o quando vi sia una convenienza economica, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. La retribuzione dei lavoratori dipendenti non dovrà distaccarsi di più del 40% da quella prevista dai contratti collettivi di categoria. Il compenso dei prestatori di lavoro autonomo o professionale non dovrà distaccarsi di più del 40% dalla media di mercato rilevata ad esempio dai dati della CCIAA o da tabelle dei relativi organismi di categoria.
24.4. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli Enti pubblici i lavoratori dell’Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l’organizzazione e le necessità aziendali.
TITOLO VI
(Opere e Pubblicazioni – Scioglimento – Foro competente – Rinvio al codice civile)
Articolo 25) Pubblicazioni inerenti all’oggetto sociale
25.1. I contributi scientifici degli autori coinvolti nelle attività editoriali dell’Associazione per la divulgazione dovranno essere sottoposti all’approvazione del Comitato Scientifico nominato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 26) Foro competente
26.1. In caso di controversia è competente il Foro di Viterbo.
Articolo 27) Scioglimento
27.1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.
27.2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
27.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni ed enti con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 28) Rinvio al Codice Civile
28.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di diritto comune stabilite dal Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
